Con l’emanazione del provvedimento 87956/2012 l’Agenzia individua specifiche cause di disapplicazione automatica della disciplina delle società “in perdita sistematica”. Contestualmente con la C.M. 23/2012 vengono forniti alcuni chiarimenti in relazione alle modalità di gestione delle istanze di disapplicazione. In particolare:
• sono escluse dalla disciplina delle perdite sistematiche e dal conseguente obbligo di presentare interpello le società che anche per un solo periodo d'imposta del triennio verificano una causa di disapplicazione automatica (allo stesso modo sono escluse le società che nel 2012 presentano una delle vecchie cause "di esclusione");
• qualora venga rigettata l’istanza dopo la scadenza del pagamento del 1° acconto 2012 (ma prima del secondo) la società potrà versare, unitamente al 2° acconto, l’eventuale differenza non pagata, con la maggiorazione degli interessi del 4% annuo senza l’applicazione di sanzioni.